Gli associati hanno diritto di:
L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
Sono riservate alla competenza dell'assemblea:
L'avviso di convocazione deve indicare:
Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.
Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare:
L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.
L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.
Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).
L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.
Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.
Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.
Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.
Le schede regolarmente pervenute sono custodite dal soggetto individuato dall'organo amministrativo sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi.
Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.
La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o
collaboratore.
Un associato può ricevere al massimo una delega, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.
Nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge di cui all’art. 24, comma quinto del D.LGS. 117/2017, l'organizzazione di volontariato istituisce le assemblee separate su delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale.
Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
Il luogo, i criteri e le modalità di convocazione delle assemblee separate sono stabilite dal presente statuto in conformità a quanto previsto per le assemblee generali.
Lo svolgimento delle assemblee separate sarà disciplinato da apposito regolamento. In mancanza di detto regolamento, tutte le norme previste per lo svolgimento della assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere alla assemblea generale.
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 13 (tredici) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
L'organo direttivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.
Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.
L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.
Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Su proposta del Presidente il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.
Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.
La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale
su tutti gli argomenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.
Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.
Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.
Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.
I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.
Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.
Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.
Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.
L'incarico della revisione legale dei conti dura cinque esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.
I revisori, in particolare:
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali che gli associati avranno diritto di visionare con la
modalità prevista all’articolo 9 dello Statuto:
L’associazione inoltre deve tenere il Registro volontari di cui all’art. 17 d.lgs. n. 117 del 2017, e le scritture contabili che risultino obbligatorie in base alle previsioni degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto e delle norme tributarie vigenti.
L'organizzazione di volontariato si estingue nelle seguenti ipotesi:
L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.
Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.
Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.